Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Art. 3 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 3 Presupposti Art. 3 Registro delle imprese di collocamento

1L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:

1 Le imprese di collocamento presentano la

a. è iscritta nel Registro svizzero di

commercio; loro domanda d’iscrizione al registro delle imprese di collocamento all’ufficio

b. dispone di un locale d’affari cantonale del lavoro. Quest’ultimo

adeguato; trasmette la domanda d’iscrizione al

c. non esercita altra attività lucrativa che Segretariato di Stato dell’economia possa nuocere agli interessi delle (SECO), che tiene il registro delle imprese

persone in cerca d’impiego o dei di collocamento.

datori di lavoro.

2Le persone responsabili della gestione

devono:2

Le imprese di collocamento che hanno la

a. avere la nazionalità svizzera o, se sede nell’area dell’Unione europea o stranieri, il permesso di domicilio; nell’area europea di libero scambio devono

b. assicurare il servizio di annunciarsi direttamente al SECO.

collocamento conformemente alle

regole della professione;

c. godere di buona reputazione.

3

Per l’autorizzazione di esercitare un’attività3 Il registro contiene le seguenti

di collocamento in relazione con l’estero è indicazioni:

inoltre necessario che le persone responsabili

a. la ditta e la forma giuridica

della gestione assicurino che l’azienda

dell’impresa;

dispone di conoscenze sufficienti sulle

condizioni negli Stati interessati. b. il suo indirizzo commerciale;

c. il cognome e il nome del

4L’autorizzazione per uffici di collocamento

responsabile, la sua data di nascita,

di istituzioni professionali e di utilità pubblica il suo luogo d’attinenza e la sua è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di nazionalità.

cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3.

5Il Consiglio federale disciplina i particolari.