Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Cosa cambia?
L’autorizzazione è abolita ed è sostituita in modo generale da un obbligo di iscriversi al registro delle imprese di collocamento.
Le imprese degli Stati dell’Unione europea e dell'AELS possono esercitare il collocamento in Svizzera se sono autorizzate a esercitare questa attività nel loro Paese d’origine (cpv. 4).
Perché?
L'Accordo sulla libera circolazione delle persone apre l’accesso al mercato svizzero del lavoro, al più tardi a partire dal 1° giugno 2007, per tutti i lavoratori provenienti dai Paesi dell’Unione europea o dell’AELS. Sottoporre a un’autorizzazione per il collocamento transfrontaliero tutte le imprese svizzere che collocano in Svizzera cittadini degli Stati menzionati sarebbe discriminante, poiché il collocamento dei lavoratori già residenti nel mercato indigeno sarà invece sottoposto soltanto all’autorizzazione cantonale. Inoltre, il mantenimento dell’autorizzazione federale per il collocamento di un piccolo numero di lavoratori provenienti da Stati terzi non è opportuno poiché questa misura sarebbe
sproporzionata.
La soppressione dell’autorizzazione federale apre anche il dibattito sull’abolizione
dell’autorizzazione cantonale. Considerati i rischi minimi ai quali sono esposti coloro che cercano un impiego in questo settore – contrariamente a quanto avviene per i lavoratori a prestito – sarebbe auspicabile, oltre che giustificato, abolire l’autorizzazione cantonale, ciò che equivarrebbe a una soppressione generale dell’obbligo di richiedere un’autorizzazione di esercitare il collocamento.
Un altro argomento a favore di un’abolizione dell’autorizzazione di esercitare il collocamento è il fatto che l’attività di collocamento via Internet è difficilmente controllabile e quasi impossibile da impedire.
L'autorizzazione deve tuttavia essere sostituita dall’obbligo di iscriversi al registro delle imprese di collocamento. Questa iscrizione è una condizione che occorre introdurre nella legge (effetto costitutivo dell’iscrizione). Le imprese dovranno rinnovare la loro iscrizione ogni cinque anni (v. art. 4 LC) al fine di garantire l’aggiornamento dei dati del registro.
L’iscrizione potrà essere annullata se l’impresa non adempie le condizioni legali (v. art. 5 LC). Oltre a rappresentare una garanzia della qualità delle imprese iscritte, l’iscrizione equivarrà per le imprese a una sorta di marchio di qualità.
Le imprese straniere che intendono esercitare il collocamento in Svizzera devono ugualmente iscriversi al registro, ma non dovranno adempiere la condizione di essere autorizzate a esercitare questa attività nel loro Paese d’origine (v. art. 3 cpv. 2 LC). Esse devono rivolgere la loro domanda direttamente al SECO.
Osservazioni:
Nel confronto internazionale, la Germania, ad esempio, ha ugualmente introdotto
l’autorizzazione obbligatoria.