Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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1. Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (RS 941.31)
1.1. Parte generale
Legge in vigore dal 1933, con revisione parziale nel 1994
La legge in vigore sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) risale al 20 giugno 1933 (RO 50 537; RS 10 130) ed è stata sottoposta a revisione parziale nel 1994 (RU 1995 3102).
In occasione della revisione della legge e della relativa ordinanza, le modifiche più importanti, effettuate sul tema “patente commerciale”, sono state le seguenti:
• la responsabilità dell’accertamento della provenienza legittima delle materie da fondere e dei prodotti della fusione è attribuita integralmente al titolare della patente commerciale;
• questa modifica ha implicato la soppressione del registro a matrici e dei documenti giustificativi (bollettini di vendita e bollettini speciali di vendita).
Queste misure hanno portato ad una notevole semplificazione del lavoro amministrativo.
I motivi della revisione
L’Ufficio Centrale è dell’avviso che la LCMP non è uno strumento efficace per combattere il commercio illegale di materie per la fusione e di prodotti della fusione. Una sorveglianza puramente amministrativa delle transazioni, sulla base di controlli contabili, non permette sicuramente di individuare traffici illeciti.
I metalli preziosi immobilizzano generalmente ingenti capitali: di conseguenza essi sono lavorati il più velocemente possibile. È quindi praticamente impossibile determinare la provenienza del materiale sulla base della sua forma, oppure verificare presso il fornitore, con analisi comparative, la correttezza contabile delle transazioni.
1.2. Commenti
Titolo del capo IV
Modifica del testo; soppressione della patente di commercio e mantenimento della patente di fonditore.
Art. 24
Testo marginale:
Nuovo contenuto; il testo corrisponde al testo marginale dell’attuale articolo 30.
Testo dell’articolo:
Il nuovo testo corrisponde all’attuale articolo 30 capoverso 1; definisce l’obbligo della “patente di fonditore”.
Art. 25 cpv. 1
l termine“patente di commercio” è sostituito con “patente di fonditore”.