Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 26
Capoverso 1: il termine “patente di commercio” è sostituito con “patente di fonditore”.
Capoverso 4: abrogato; la procedura di ricorso non deve più essere definita.
Art. 27
L’articolo è totalmente soppresso; con l’abolizione della patente di commercio, non sono più necessarie misure di sicurezza.
Art. 28
L’articolo è totalmente soppresso; il divieto di commercio ambulante non deve più essere definito.
Art. 30
L’articolo è soppresso; il capoverso 1 corrisponde ora all’articolo 24; il capoverso 2 è totalmente soppresso.
Art. 34 cpv. 1
In questo capoverso è cancellata l’espressione “delle patenti per il commercio delle materie da fondere, dei prodotti della fusione e” in quanto la procedura di autorizzazione fa riferimento alla sola “patente di fonditore”.
Art. 36 cpv. 2
Le attribuzioni dell’Ufficio centrale sono adattate ai nuovi testi; l’espressione “le patenti per il commercio e” è soppressa.
Art. 41
Modifica del contenuto; cancellazione di “la patente per il commercio delle materie da fondere e dei prodotti della fusione o”.
Art. 48
Cancellazione dell’espressione “una patente per il commercio delle materie da fondere e dei prodotti della fusione”; con l’abolizione della patente di commercio, le disposizioni penali di questo articolo si riferiscono unicamente alla patente di fonditore e all’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio.
Art. 57 cpv. 2
Il capoverso è interamente soppresso in quanto non più attuale. Il termine di tre mesi è superato da tempo.
1.3. Conseguenze
Conseguenze economiche
La soppressione della patente di commercio non ha conseguenze economiche. Coinvolge una parte minima della popolazione.
Conseguenze per il personale
La soppressione della patente di commercio non ha conseguenze sull’organico di personale: questa attività corrisponde a circa il 5% del volume di lavoro di una persona.