Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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2. Legge federale sulle bevande distillate (RS 680)
Compendio
Attualmente, il commerciante che intende esercitare il commercio al minuto di bevande distillate in diversi Cantoni o in tutta la Svizzera deve procurarsi - oltre alla patente cantonale per il commercio al minuto rilasciatagli dal Cantone dove ha sede la sua azienda - anche l’autorizzazione di ogni Cantone dove intende esercitare la sua attività, oppure richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto, rilasciata dalla Regìa federale degli alcool.
L’articolo 32bis capoverso 8 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 incaricava il legislatore di istituire una patente federale per il commercio al minuto intercantonale e internazionale. In conformità a questa competenza legislativa obbligatoria, fu introdotta nella legge federale sull’alcool una disposizione che regolava in modo esaustivo il commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali.
L’obbligo di rilascio di una patente federale per il commercio intercantonale e internazionale non è stato ripreso nella Costituzione federale del 18 aprile 1999. Dato che la Confederazione non deve più rilasciare questo tipo di autorizzazione, è possibile modificare la legge, sopprimendo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto. Secondo l’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, che dispone che la Confederazione abbia a provvedere alla creazione di uno “spazio economico svizzero non discriminante”, viene a cadere l’esigenza di distinguere nella legislazione federale tra attività svolte all’interno di un Cantone e quelle al di fuori dei confini cantonali.
In futuro, la patente cantonale della sede commerciale permetterà al commerciante di esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate in tutta la Svizzera.
2.1. Presentazione dell’oggetto
Contesto
In virtù dell’articolo 32bis capoverso 8 della Costituzione federale del 29 maggio 1874, la Confederazione doveva rilasciare le patenti federali per il commercio al minuto intercantonale e internazionale.
Conformemente a questa disposizione costituzionale, l’articolo 42 della legge in vigore dispone che chiunque intenda esercitare il commercio al minuto al di fuori dei confini del Cantone nel quale si trova la sede commerciale deve richiedere alla Regìa federale degli alcool - oltre alla patente di commercio al minuto rilasciata dal Cantone - un’autorizzazione federale per il commercio al minuto. L’autorizzazione federale permette di fornire bevande distillate ai consumatori al di fuori dei confini cantonali della sede commerciale. Essa non è necessaria nel caso in cui la patente sia stata rilasciata in ogni Cantone dove si intendono fornire le bevande distillate. Questa patente è accordata per anno civile, contro pagamento di una tassa di 3’000 franchi.
Ai sensi dell’articolo 41a della legge in vigore, l’esercizio del commercio al minuto all’interno dei confini cantonali, vale a dire la vendita e la mescita, è subordinato alla patente cantonale. Un’autorizzazione di commercio dev’essere rilasciata per ogni punto di vendita o di fornitura all’interno del Cantone. La competenza di regolare il commercio al minuto sul territorio è demandata ai Cantoni. Tale competenza è tuttavia limitata, non potendo le disposizioni cantonali derogare al diritto federale imperativo.