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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 7 pagine
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consumo umano nonché gli articoli 6 e 51, allegato II del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti nonché alle norme sulla salute e sul benessere degli animali).
L'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81; „Allegato veterinario“) constata che la legislazione svizzera sulle epizoozie e quella dell'Unione europea sono equivalenti. In seguito alla revisione totale del diritto svizzero in materia di derrate alimentari (decisioni del Consiglio federale del 23 novembre 2005), l'equivalenza delle legislazioni deve essere riconosciuta per tutte le derrate alimentari di origine animale (e non soltanto per il latte e i latticini come è stato il caso finora). A tale scopo il Consiglio federale ha pure modificato, il 23 novembre 2005, l'ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgC; RS 817.191.54) e l'ha adattata alle disposizioni dei regolamenti europei 854/2004 e 882/2004.
La presente ordinanza ha lo scopo di regolamentare complessivamente la formazione di tutte le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Essa si ispira all'OFIgC e alla sua modifica del 23 novembre 2005 e stabilisce le condizioni che occorre soddisfare per quanto riguarda la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dell'intero personale del Servizio veterinario pubblico. Tuttavia essa non disciplina gli aspetti inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale.
Gli adeguamenti strutturali auspicati a livello di Confederazione e di Cantoni per rendere più professionale il Servizio veterinario pubblico possono essere realizzati con le funzioni descritte nel progetto di ordinanza. Nel contempo, tuttavia, tali adeguamenti lasciano un margine sufficiente per organizzare, nei Cantoni, servizi veterinari efficaci e indipendenti. In ogni caso l'obiettivo è l'indipendenza dei funzionari che applicano la legislazione e che effettuano i controlli.
2. I principali elementi dell'ordinanza
2.1 I funzionari
I veterinari cantonali dirigono i servizi o gli uffici veterinari cantonali. Essi sono nominati dal potere esecutivo del loro Cantone e rappresentano la funzione più elevata del Servizio veterinario cantonale.
I veterinari ufficiali rappresentano i funzionari "sul terreno". L'ampia formazione specifica che riceveranno permetterà loro di svolgere tutti i compiti d'esecuzione e di essere polivalenti nell'ambito del servizio veterinario. Tutti i controllori delle carni con una formazione veterinaria devono adempiere le qualifiche dei veterinari ufficiali.
I veterinari ufficiali dirigenti sono persone che hanno già compiuto una tappa nella carriera in seno al servizio veterinario. Essi svolgono le stesse funzioni dei veterinari ufficiali, ma possono inoltre essere incaricati di occuparsi dei compiti inerenti alla gestione del personale. I veterinari cantonali e i quadri dirigenti dell'UFV effettuano questo perfezionamento prima o dopo la loro nomina.
Inoltre esiste la funzione di esperto ufficiale. Gli esperti ufficiali sono impiegati in seno al Servizio veterinario pubblico ed esercitano compiti speciali che, secondo la legislazione, non devono necessariamente essere svolti dai veterinari ufficiali (p. es. compiti inerenti all'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali). Queste persone hanno un titolo universitario in una disciplina delle scienze naturali, ma non necessariamente in medicina veterinaria. Gli esperti ufficiali non devono essere confusi con gli esperti esterni, ai quali si può sempre ricorrere per ottenere risposte adeguate a questioni tecniche specifiche.