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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 7 pagine
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Gli assistenti specializzati ufficiali svolgono una funzione importante nei settori del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni. Essi corrispondono agli attuali controllori delle carni che non hanno un diploma di veterinario. Per ottenere l'equivalenza della nostra legislazione in materia di igiene con quella dell'UE, le esigenze dal profilo della formazione che devono assolutamente soddisfare i controllori delle carni senza diploma di veterinario sono state definite nell'ordinanza.
Affinché le persone che lavorano nel Servizio veterinario svizzero accettino di seguire un perfezionamento e un aggiornamento così impegnativi, ma anche per consentire loro di accumulare un'esperienza sufficiente per svolgere questi compiti esigenti, esse devono essere assunte a un grado di occupazione minimo del 30%. L'obiettivo prefisso è di assumere il più possibile persone a tempo pieno, in particolare per quanto riguarda i veterinari cantonali. Combinando diversi compiti si può rendere più interessanti e più motivanti i posti a tempo pieno nel Servizio veterinario pubblico.
L'indipendenza è la condizione per poter esercitare funzioni ufficiali. Il veterinario ufficiale non deve avere relazioni economiche né rapporti personali con le persone o le aziende da controllare e non possono esistere situazioni di concorrenza. Il vantaggio di assumere persone a tempo pieno consiste nel fatto che è possibile evitare in ampia misura i conflitti di interessi. Se si assumono persone a tempo parziale, occorre assicurarsi in modo particolare che il principio dell'indipendenza sia rispettato.
In casi particolari, i veterinari non ufficiali possono ricevere un mandato ufficiale dal veterinario cantonale. Tuttavia essi non sono obbligati ad accettare un mandato. Le esigenze relative alla formazione e all'aggiornamento devono essere definite di volta in volta dal mandante. I casi particolari costituiscono un'eccezione. Si tratta ad esempio di mandati da svolgere in aziende situate in determinate regioni caratterizzate da difficoltà geografiche speciali. Nell'ottica dell'armonizzazione della nostra legislazione con le disposizioni esecutive dell'UE, tuttavia, alcuni punti devono ancora essere chiariti.
Attività come il prelievo di campioni nell'ambito della sorveglianza delle epizoozie o le vaccinazioni non rappresentano attività ufficiali nel senso vero e proprio del termine. Esse sono tuttavia poste sotto la responsabilità del veterinario cantonale se vengono ordinate da quest'ultimo. Tali compiti possono essere delegati a qualunque veterinario in attività, poiché in questi casi si può escludere qualsiasi conflitto di interessi e poiché si tratta di pratiche veterinarie che non richiedono un perfezionamento o un aggiornamento speciale nel senso della presente ordinanza. I compiti summenzionati non rientrano pertanto tra i casi particolari di cui all'articolo 4 della presente ordinanza.
Le condizioni previste nell'ordinanza valgono anche per i collaboratori dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).
2.2 I cicli di perfezionamento in breve
In linea di massima, tutte le persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico devono seguire un programma di perfezionamento strutturato che si conclude con un esame.
Il perfezionamento dei veterinari ufficiali si compone di un "ciclo dedicato all'esercizio dell'attività di veterinario ufficiale". Questo ciclo comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un esame. I candidati che hanno terminato la formazione universitaria complementare in salute pubblica veterinaria proposta dalla Facoltà Vetsuisse e i veterinari che si sono già specializzati adeguatamente in un determinato settore possono essere dispensati del tutto o in parte dalla formazione oppure dal periodo di pratica ed essere ammessi all'esame. Inoltre l'ordinanza prevede per i veterinari ufficiali la possibilità di specializzarsi.