Rapporto1

Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Il perfezionamento degli esperti ufficiali è incentrato principalmente sulle materie e sulle attività seguenti: diritto amministrativo, esecuzione dei controlli e conoscenze specifiche delle aziende. Gli esperti vengono assunti in funzione delle loro conoscenze specifiche e devono seguire soltanto un corso di perfezionamento parziale inerente al settore in cui lavorano.

Il perfezionamento che consente di svolgere la funzione di assistente specializzato ufficiale è prescritto in ampia misura dalla legislazione dell'UE (Regolamenti 854/2004 e 882/2004). Siccome però in Svizzera si richiede una formazione di macellaio o un diploma equivalente per svolgere la funzione di assistente specializzato ufficiale, si può ridurre in misura notevole il periodo di perfezionamento previsto per tali persone.

2.3 Istanze competenti

Il coordinamento centralizzato del perfezionamento e dell'aggiornamento come pure l'esecuzione centralizzata delle sessioni d'esame per tutti i funzionari sono prescritti dall'ordinanza e spettano alla Commissione di perfezionamento e di esame del Dipartimento federale dell'economia. Gli altri compiti di questa Commissione consistono nel riconoscere i centri di perfezionamento e i corsi nonché nel fissare gli obiettivi dell'insegnamento da raggiungere nell'ambito del perfezionamento e dell'aggiornamento dei funzionari elencati nell'ordinanza.

L'UFV presiede la Commissione di perfezionamento e di esame e ne dirige la segreteria. I Cantoni sono adeguatamente rappresentati in seno alla Commissione di perfezionamento e di esame.

I corsi di aggiornamento e i periodi di pratica per tutte le persone cha lavorano nel Servizio veterinario pubblico sono organizzati congiuntamente dall'UFV, dai Cantoni, dalle organizzazioni professionali e dalle università. Il coordinamento dei corsi e dei periodi di pratica spetta pure alla Commissione di perfezionamento e di esame. L'Ufficio federale può concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento riconosciuti.

2.4 Finanziamento

Attualmente non è ancora possibile fornire indicazioni precise in merito all'entità dei costi delle misure proposte per il perfezionamento dei veterinari ufficiali e degli altri funzionari. Se si tiene conto di tutti i costi, compresi quelli interni, il costo complessivo della formazione dovrebbe comunque ammontare approssimativamente a 500'000 franchi. Occorre tuttavia sottolineare che il Servizio veterinario pubblico si assume già attualmente costi di formazione importanti, di cui una parte notevole sparirà con l'introduzione del nuovo sistema.

In linea di massima i candidati dovranno partecipare ai costi del perfezionamento. Per il perfezionamento e per l'esame verrà prelevata una tassa, calcolata secondo la tariffa fissata nell'ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OTUFV; RS 916.472). Il datore di lavoro è libero di assumere in parte o del tutto queste tasse.

Nell'ordinanza si propone che i costi rimanenti siano assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni si ripartiscono i costi in parti uguali, calcolandoli in funzione della loro popolazione e del rispettivo numero di unità di bestiame grosso.

Nella stima dei costi non sono compresi i costi indiretti, che riguardano il tempo necessario per effettuare il perfezionamento e per svolgere l'esame dei candidati. Questi costi sorgeranno soprattutto durante il periodo transitorio e dovranno essere limitati, nella misura del possibile, da provvedimenti organizzativi. In tal modo i cicli di formazione dovranno essere proposti sotto forma di moduli e poter essere seguiti parallelamente all'attività