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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

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e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), nonché degli art. 3–9 e 23 LPFC (allegato 18).

Art. 56 Contributi ai Cantoni

1 La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.

2 Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 ed è calcolato conformemente all’allegato 18.

3 I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008 – 2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.

4 A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento all’anno dell’importo iniziale.

5 Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il suo indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.

Sezione 3: Rapporto sull’efficacia

Art. 57

I rapporti sull’efficacia per i due primi periodi quadriennali a contare dall’entrata in vigore della presente ordinanza contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull’efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 21 dicembre 197310 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

2. Ordinanza del 27 novembre 198911 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.