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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

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Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 43 Determinazione dei mezzi di compensazione

1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, l’importo totale di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde al contributo di base stabilito dall’Assemblea federale

2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l’importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

4 L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

a. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;

b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.

Art. 44 Contributi ai Cantoni

1 I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 16.

Titolo 3: Rapporto sull’efficacia

Art. 45 Oggetto

1 Il Dipartimento allestisce ogni quattro anni in collaborazione con i Cantoni un rapporto sull’efficacia. In tale rapporto esso analizza in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi della perequazione finanziaria e degli oneri nell’ultimo periodo quadriennale.

2 Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si fonda in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto di standard riconosciuti di valutazione.

Art. 46 Contenuti

1 Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:

a. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:

1. l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri;