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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine
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Sezione 3: Versamenti di compensazione
Art. 43 Determinazione dei mezzi di compensazione
1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, l’importo totale di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde al contributo di base stabilito dall’Assemblea federale
2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l’importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.
4 L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
a. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 44 Contributi ai Cantoni
1 I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 16.
Titolo 3: Rapporto sull’efficacia
Art. 45 Oggetto
1 Il Dipartimento allestisce ogni quattro anni in collaborazione con i Cantoni un rapporto sull’efficacia. In tale rapporto esso analizza in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi della perequazione finanziaria e degli oneri nell’ultimo periodo quadriennale.
2 Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si fonda in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto di standard riconosciuti di valutazione.
Art. 46 Contenuti
1 Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
a. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
1. l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri;