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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

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2. l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di

rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC);

b. fornisce informazioni sull’esecuzione della nuova perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione di dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri;

c. riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.

2 Il rapporto sull’efficacia contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC. In sede di valutazione vanno in particolare presi in considerazione i criteri di cui all’allegato 17.

3 Il rapporto può inoltre contenere raccomandazioni per l’esame delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Art. 47 Dati di base

1 I dati per valutare l’efficacia si basano sulle statistiche della Confederazione e dei Cantoni, nonché su analisi esterne all’amministrazione.

2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio

1 Un gruppo paritetico di studio composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni e all’elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

2 I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.

Art. 49 Consultazione

Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione contestualmente ai decreti federali sulla perequazione delle risorse e sulla compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Titolo 4: Scadenza

Art. 50 Scadenza

I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati ogni semestre, alla fine dei singoli semestri.