Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 15 pagine

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1. Contesto

La Svizzera ha approvato gli accordi di associazione a Schengen/Dublino, che entreranno in vigore probabilmente nella primavera del 2007. Gli accordi non saranno tuttavia applicati da subito, ma solo al momento in cui il Consiglio dell'UE ne avrà deciso l'entrata in vigore formale. Qualora la Svizzera concluda tutti i lavori di attuazione necessari e gli Stati di Schengen e Dublino esprimano una valutazione favorevole, la messa in vigore formale da parte dell’UE dovrebbe avvenire nell'autunno 2008.

Le prescrizioni dell’acquis di Schengen in materia di stupefacenti hanno richiesto adeguamenti del diritto svizzero unicamente nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati1. L’articolo 5 capoverso 1bis della legge sugli stupefacenti (LStup)2 introduce le basi giuridiche necessarie al rilascio di un attestato che consenta ai viaggiatori malati di trasportare stupefacenti oltre frontiera. Ora occorre disciplinare i dettagli a livello d'ordinanza.

Nel quadro della prima indagine conoscitiva, tenutasi tra l'11 gennaio 2006 e il 7 marzo 2006, era stata proposta una soluzione per consentire ai viaggiatori malati di trasportare stupefacenti prescritti da un medico all'interno dello spazio Schengen. Sebbene questa soluzione fosse stata accolta perlopiù positivamente, un numero non trascurabile dei pareri inoltrati aveva criticato gli oneri supplementari accollati ai Cantoni ed auspicato l'elaborazione di un modello più semplice. Il punto più controverso era l'autenticazione dell'attestato medico da parte dell'autorità cantonale competente: secondo la soluzione proposta, per ricevere l'autenticazione richiesta dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen il paziente avrebbe dovuto inviare all'autorità cantonale competente (di regola il medico cantonale) il formulario per il trasporto di stupefacenti compilato dal medico. Diversi partecipanti avevano criticato questa soluzione, ritenendo che fosse troppo complicata e che comportasse un notevole onere amministrativo supplementare per i Cantoni. Partendo dal presupposto che i Cantoni favorevoli al modello presentato non sarebbero stati contrari ad una soluzione meno laboriosa, è stato proposto un sistema più semplice ma comunque compatibile con le prescrizioni dell'Accordo di Schengen. Questo nuovo sistema si rifà al modello norvegese.

La nuova proposta, sulla quale è stata condotta presso le cerchie interessate una seconda indagine conoscitiva tra l'11 luglio e il 25 agosto 2006, si presenta come segue: il paziente che intende esportare verso lo spazio Schengen stupefacenti prescritti da un medico riceve da quest'ultimo, su richiesta, un attestato. Il paziente ritira in farmacia lo stupefacente prescritto presentando al farmacista la ricetta medica e chiedendogli di autenticare l'attestato. Una volta autenticato, l'attestato è restituito al paziente. Se è autorizzato alla dispensazione diretta e dispensa egli stesso gli stupefacenti prescritti, il medico provvede personalmente all'autenticazione.

Il farmacista, rispettivamente il medico (qualora dispensi egli stesso lo stupefacente), inoltra una copia dell'attestato all'autorità competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure mediche. Rispetto al primo modello proposto, questa soluzione si addice meglio al sistema di dispensazione dei medicamenti vigente in Svizzera. Essa

1 Cfr. Messaggio sugli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273, 5466 segg.

2 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. RS 812.121.