Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 15 pagine
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2.2 Commenti relativi alle proposte di modifica dell'ordinanza sugli stupefacenti
2.2.1 Commenti generali
Gran parte dei partecipanti riconosce la necessità di adeguare l'ordinanza sugli
stupefacenti alle prescrizioni dell'Accordo di Schengen. Le critiche riguardano
soprattutto il fatto che i Cantoni debbano sopportare oneri amministrativi supplementari.
2.2.2 Pareri su singoli articoli
Art. 40 Importazione da parte di viaggiatori malati
NE deplora la breve durata dell'autorizzazione (30 giorni). I visti turistici hanno una validità di tre mesi, ragion per cui sarebbe ragionevole autorizzare l'importazione degli stupefacenti necessari a tre mesi di cure.
Art. 40a Esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati
Cpv. 1: i viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d'importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette.
Alcuni partecipanti criticano la disparità di trattamento tra gli Stati Schengen e gli altri Stati: JU, ZG chiedono che sul formulario ufficiale siano indicati gli Stati che riconoscono la validità dell'attestato.
Cpv. 2: rilascio dell'attestato da parte del medico curante.
La formulazione potestativa scelta nell'avamprogetto, secondo cui i viaggiatori malati possono esigere dal loro medico curante un attestato speciale è fuorviante e andrebbe dunque sostituita con una formulazione imperativa: JU, GL, OW.
Capoverso 3: inoltro dell'attestato, per l'autenticazione, all'autorità cantonale
competente.
- La disposizione che affidava al paziente il compito di inoltrare all'autorità
competente l'attestato per farlo autenticare è stata criticata in quanto troppo complicata, inutile e molto onerosa sul piano amministrativo: FR (autenticazione da parte di Swissmedic), TI (i moduli vanno distribuiti ai medici autorizzati), ZG (pericolo di abusi; è preferibile che sia il medico curante a trasmettere
direttamente l'attestato da lui compilato), GE, FMH (sono sufficienti la firma e il timbro del medico curante, con copia dell'attestato al medico cantonale), JU, MC JU, VD, MC VD, NE, MC ZH.
- Alcuni partecipanti chiedono l'introduzione di una base legale che autorizzi le autorità competenti a riscuotere emolumenti per le autenticazioni e,
eventualmente, l'introduzione di una posizione tariffaria per i medici: FR, NE, VD, MC VD, MC ZH.
Cpv. 4: durata massima di 30 giorni. Per ogni stupefacente prescritto è richiesto un attestato separato.
- La scadenza di 30 giorni è troppo breve: JU , MC JU, NE (la durata dovrebbe essere adeguata a quella dei visti turistici: 3 mesi).
- Si dovrebbero poter elencare più stupefacenti sul medesimo attestato: JU, MC JU, MC ZH.