Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 15 pagine

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Art. 40b Informazione

Cpv. 1: Swissmedic quale centro d'informazione internazionale

Cpv. 2: fornitura di informazioni ai servizi esteri da parte dell'autorità cantonale

competente.

La FMH auspica la designazione di un unico centro d'informazione (nella migliore delle ipotesi l'istituzione che dispone di informazioni concrete riguardo alle singole

prescrizioni).

Cpv. 3: informazione di Swissmedic da parte dell'autorità cantonale competente in merito al numero degli attestati autenticati ed eventualmente ad altre informazioni necessarie a fini statistici.

- L'obbligo dei Cantoni di informare Swissmedic è eccessivo: JU, MC JU.

- L'obbligo di fornire ulteriori informazioni a fini statistici è eccessivo. Le modalità andrebbero definite chiaramente nell'OStup e Swissmedic dovrebbe indennizzare i Cantoni: ZG.

TI chiede di stralciare del tutto i capoversi 2 e 3. Eventualmente sarebbe sufficiente inviare direttamente a Swissmedic una copia dell'attestato.

Art. 40c Equipaggiamento d'emergenza

FR vorrebbe che in questo articolo fosse aggiunto il principio della reciprocità.

Altre osservazioni:

- Il disciplinamento non andrebbe esteso alle sostanze psicotrope: NE, TI, VD, MC VD, VS (eccezion fatta per l'art. 1 cpv. 3 lett. c LStup), MC ZH. Secondo MC LU si dovrebbe allegare un elenco degli stupefacenti rientranti nel campo

d'applicazione del disciplinamento.

- Protezione dei dati: le disposizioni sull'informazione dei pazienti riguardo

all'eventuale trasmissione dei loro dati a terzi sono complesse. VD, MC VD e SG auspicano che i pazienti ne siano informati direttamente sul formulario di

attestazione.