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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Art. 11 Determinazione del contributo alle perdite
Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo alle perdite sono:
a. l’importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
b. eventuali interessi e altre spese comprovabili, fino a concorrenza di tale importo massimo.
Art. 12 Spese d’amministrazione
1 La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d’amministrazione non coperte delle organizzazioni riconosciute. Essa assume al massimo la parte delle spese d’amministrazione computabili non coperta dalle entrate ordinarie e dai contributi di terzi.
2 Le spese d’amministrazione computabili e le entrate ordinarie delle organizzazioni sono definiti in un piano contabile. Questo dev’essere approvato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 13 Mutui di grado posteriore
1 Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il Dipartimento può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all’adempimento dei mandati assegnati.
2 I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le altre possibilità di finanziamento sono state esaurite.
Art. 14 Domande
1 Le organizzazioni presentano alla SECO le loro domande motivate di fissazione e di versamento degli aiuti finanziari.
2 La SECO esamina le domande e fissa gli importi degli aiuti finanziari.
Art. 15 Versamenti
1 Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell’80 per cento dell’aiuto finanziario.
2 Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello.
3 La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali assegnati loro.