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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Art. 11 Determinazione del contributo alle perdite

Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo alle perdite sono:

a. l’importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;

b. eventuali interessi e altre spese comprovabili, fino a concorrenza di tale importo massimo.

Art. 12 Spese d’amministrazione

1 La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d’amministrazione non coperte delle organizzazioni riconosciute. Essa assume al massimo la parte delle spese d’amministrazione computabili non coperta dalle entrate ordinarie e dai contributi di terzi.

2 Le spese d’amministrazione computabili e le entrate ordinarie delle organizzazioni sono definiti in un piano contabile. Questo dev’essere approvato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Art. 13 Mutui di grado posteriore

1 Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il Dipartimento può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all’adempimento dei mandati assegnati.

2 I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le altre possibilità di finanziamento sono state esaurite.

Art. 14 Domande

1 Le organizzazioni presentano alla SECO le loro domande motivate di fissazione e di versamento degli aiuti finanziari.

2 La SECO esamina le domande e fissa gli importi degli aiuti finanziari.

Art. 15 Versamenti

1 Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell’80 per cento dell’aiuto finanziario.

2 Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello.

3 La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali assegnati loro.