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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni
1 Chi chiede una fideiussione deve possibilmente fornire garanzie alla banca creditrice. L’organizzazione può, a sua volta, esigere altre garanzie dai beneficiari.
2 I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione delle fideiussioni.
Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni
Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per tutta la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.
Art. 9 Recuperi
1 Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure adeguate per recuperare l’importo del credito.
2 Se un’organizzazione realizza un’eccedenza, gli importi anticipati dalla Confederazione come partecipazione alla copertura delle perdite devono esserle spontaneamente restituiti, in caso di recuperi e alla chiusura dei conti, fino a concorrenza dell’eccedenza.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 10 Convenzione
1 Il Dipartimento stipula con l’organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico.
2 La convenzione disciplina in particolare:
a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione;
b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;
c. la procedura in caso di controversie;
d. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.
3 Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.