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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni

1 Chi chiede una fideiussione deve possibilmente fornire garanzie alla banca creditrice. L’organizzazione può, a sua volta, esigere altre garanzie dai beneficiari.

2 I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione delle fideiussioni.

Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per tutta la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

Art. 9 Recuperi

1 Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure adeguate per recuperare l’importo del credito.

2 Se un’organizzazione realizza un’eccedenza, gli importi anticipati dalla Confederazione come partecipazione alla copertura delle perdite devono esserle spontaneamente restituiti, in caso di recuperi e alla chiusura dei conti, fino a concorrenza dell’eccedenza.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 10 Convenzione

1 Il Dipartimento stipula con l’organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico.

2 La convenzione disciplina in particolare:

a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione;

b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;

c. la procedura in caso di controversie;

d. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.

3 Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.