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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Art. 16 Contributi cantonali

Per ottenere contributi cantonali, le organizzazioni si rivolgono direttamente ai Cantoni.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 17

Il Dipartimento decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge.

Sezione 5: Controllo e sorveglianza

Art. 18 Controllo

1 Le organizzazioni sono tenute a:

a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti e regolamenti;

b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione insieme ai conti annuali;

c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni.

2 Esse devono far esaminare i loro conti annuali da revisori che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinanza del 15 giugno 19922 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.

Art. 19 Sorveglianza

1 La SECO sorveglia l’adempimento dei compiti legali e contrattuali da parte delle organizzazioni o affida questo incarico a terzi.

2 Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all’adempimento di tale compito.

2 RS 221.302