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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Sezione 2: Regole della fideiussione

Art. 3 Attività promosse

La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari a favore di piccole e medie imprese del settore delle arti e mestieri. Le aziende forestali e agricole non rientrano fra le imprese del settore delle arti e mestieri.

Art. 4 Dovere di diligenza

1 Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

2 L’esercizio coscienzioso delle loro attività implica:

a. che verifichino se:

1. il richiedente è degno di credito dal profilo personale e professionale;

2. l’impresa beneficiaria è efficiente e in grado di svilupparsi,

3. il richiedente non beneficia di una fideiussione concessa da un’altra organizzazione ai sensi della legge e la Confederazione non gli ha accordato altri aiuti finanziari o indennità per lo stesso progetto;

b. che solo a titolo eccezionale concedano più fideiussioni allo stesso richiedente, per un importo totale massimo di 500 000 franchi;

c. che solo a titolo eccezionale concedano fideiussioni allo stesso tempo a diverse imprese strettamente legate dal profilo economico o personale;

d. che non facciano dipendere la concessione di fideiussioni dalla fruizione di altre prestazioni.

Art. 5 Fondi propri necessari

Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell’importo dei loro fondi propri.

Art. 6 Ammortamento

I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, di norma entro dieci anni al massimo.