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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute;
b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.
3 Le serre possono beneficiare di un sostegno, a condizione che la loro superficie utile non superi il 35 per cento della superficie coltivata destinata dall'azienda all'orticoltura e al giardinaggio.
4 L'orticoltura esercitata a titolo professionale riceve crediti di investimento per:
a. le serre;
b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all'attività dell'azienda;
c. l'acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi;
d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.
Art. 45a Piccole aziende commerciali
1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.
2 Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.
3 I crediti di investimento ammontano al massimo a 1,5 milioni di franchi per impresa.
4 I termini di rimborso sono retti dall'articolo 52.
Art. 46 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e b, 4, 7 frase introduttiva e lett. b nonché 8
1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:
b. case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,25 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1.
2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:
a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG:
Fr.
1. zona di pianura 8 000
2. zona collinare e zona di montagna I 5 000