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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute;

b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.

3 Le serre possono beneficiare di un sostegno, a condizione che la loro superficie utile non superi il 35 per cento della superficie coltivata destinata dall'azienda all'orticoltura e al giardinaggio.

4 L'orticoltura esercitata a titolo professionale riceve crediti di investimento per:

a. le serre;

b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all'attività dell'azienda;

c. l'acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi;

d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.

Art. 45a Piccole aziende commerciali

1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

2 Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

3 I crediti di investimento ammontano al massimo a 1,5 milioni di franchi per impresa.

4 I termini di rimborso sono retti dall'articolo 52.

Art. 46 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e b, 4, 7 frase introduttiva e lett. b nonché 8

1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

b. case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,25 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1.

2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:

a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG:

Fr.

1. zona di pianura 8 000

2. zona collinare e zona di montagna I 5 000