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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione33
c. per i provvedimenti individuali ai sensi dell'articolo 2 1. zona di pianura20
2. zona collinare e zona di montagna I23
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione26
2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L'importo forfettario è cacolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15.
3 I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione con il Cantone secondo l'articolo 28a. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15b.
Art. 16a cpv. 2
2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e di drenaggi (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.
Art. 17 Contributi supplementari
1 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:
a. facilitazione della gestione agricola nell'ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;
b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;
c. provvedimenti di protezione del suolo;
d. altri provvedimenti ecologici particolari;
e. salvaguardia degli edifici e dei paesaggi rurali tradizionali;
f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;
g. produzione di energie rinnovabili;
h. aumento del valore aggiunto nell'ambito di provvedimenti collettivi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2.
2 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d.
3 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto