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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.
4 Le aliquote di contributo per bonifiche fondiarie possono ammontare al massimo al 40 per cento nella zona di pianura e al massimo al 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 LAgr.
Art. 19 cpv. 2 ,3, 6 e 7
2 Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Per ogni azienda, il contributo forfettario di base è limitato agli importi di cui alla lettera a:
a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma per azienda al massimo:
per UBG Contributo
forfettario di base massimo per azienda
Fr. Fr.
1. zona collinare e
zona di montagna I 2 800 155 000
2. zone di montagna II–IV 4 000 215 000
b. edifici alpestri 2 600
3 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 50 per cento per l'elemento «stalla».
6 Un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applicano le seguenti aliquote massime di contributo:
per cento a. zona collinare e zona di montagna I40
b. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione50
7 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è stabilito applicando un'aliquota del 22 per cento ai costi che danno diritto ai contributi. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.