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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

Art. 19a-19c

Abrogati

Art. 19d Piccole aziende commerciali

1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

2 L'importo dei contributi è fissato conformemente all'articolo 19 capoverso 7.

3 Per ogni impresa il contributo ammonta al massimo a 300 000 franchi.

Art. 20 cpv. 1 e 1bis

1 La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale. L'aiuto finanziario cantonale minimo ammonta a:

a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2 e per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;

b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e all'articolo 18 capoverso 2;

c. 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l'articolo 2.

1bis Non è richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.

Art. 25a cpv. 1 lett. e

1 Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all'articolo 28a:

e. il foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53).

Art. 27 Assegnazione del contributo

L'Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato, viene approvato contemporaneamente anche il credito d'investimento.

Art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

1 L'Ufficio federale prende una decisione di principio:

b. Abrogata

3 Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 5 milioni di franchi sono prese d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.