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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

Art. 30 cpv. 2

2 Un massimo dell'80 per cento del contributo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.

Art. 33 Vigilanza

1 I Cantoni informano l'Ufficio federale, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (Art. 103 LAgr).

2 Su richiesta dell'Ufficio federale, gli presentano ogni due anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adottati.

Art. 43 cpv. 1, 3, 3bis, 4 e 5

1 L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. L'articolo 4 capoverso 2 non è applicabile.

3 L'aiuto iniziale è accordato alle aziende con un volume di lavoro di almeno 1,25 USM.

3bis Nelle aree di cui all'articolo 3a l'aiuto iniziale è accordato già a partire da 0,75 USM.

4 Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 260 000 franchi.

5 L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare dell'aiuto iniziale all'interno della fascia definita nei capoversi 3–4.

Art. 44 Provvedimenti edilizi

1 I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale nonché di case d'abitazione agricole;

b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;

c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione, di edifici di economia rurale e di edifici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi;

d. provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini.

e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.

2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per: