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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Art. 21 cpv. 1
1 La notifica vale fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all'atto della notifica. Le modifiche vanno comunicate spontaneamente all'Ufficio federale.
Titolo prima dell'art. 21a
Capitolo 3a: Esigenze relative alla fabbricazione e alla messa in commercio di
concimi
Art. 21a
1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell'allegato 1 relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti.
2 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.
3 Su domanda l'Ufficio federale può autorizzare l'aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L'autorizzazione è concessa soltanto se l'impiego di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo.
4 I produttori di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi con sostanza organica possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito.
Art. 22
1 Un concime può essere importato unicamente se è omologato secondo l'articolo 2 e soddisfa le rispettive esigenze in materia di composizione, etichettatura e inquinanti.
2 Un concime soggetto ad autorizzazione può essere importato unicamente dal titolare dell'autorizzazione.
3 Un concime può essere importato unicamente nell'imballaggio originale in cui è stato messo sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione, oppure sfuso, corredato dei rispettivi documenti di accompagnamento.
4 Se sono messi in commercio, ai concimi importati sono applicabili gli articoli 19- 21, 24, 24a, 26 e 28.
Art. 23
Abrogato
Art. 24 cpv. 2 lett. b e f, 3 e 6
2 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti: