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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva

5 Il contributo è versato, su domanda, alla Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes a favore dell’allevatore di cavalli avente diritto ai contributi.

Art. 14 Contributi per progetti di conservazione delle razze svizzere

1 Per la conservazione delle razze svizzere sono stanziati al massimo 900 000 franchi all'anno. Alla suddetta somma possono aggiungersi i fondi non utilizzati ai sensi dell'articolo 15.

2

Per razza svizzera si intende una razza che ha la sua origine in Svizzera o il cui allevamento è documentato in Svizzera da almeno 50 anni.

3

Su domanda, le organizzazioni di allevamento e altre organizzazioni riconosciute, oppure promotori di progetti per la conservazione di razze svizzere possono ricevere contributi limitati nel tempo.

4

In particolare, sono finanziati i seguenti provvedimenti di conservazione:

a. inventario delle razze svizzere;

b. monitoraggio;

c. tenuta del libro genealogico;

d. creazione di depositi di sperma e di embrioni;

e. programmi di conservazione in situ ed ex situ, nonché esami scientifici.

Sezione 5: Contributi per progetti di ricerca

Art. 15

Per i progetti riguardanti risorse zoogenetiche nell’ambito della ricerca agraria internazionale sono stanziati al massimo 100 000 franchi.

Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino

Art. 16

1 La Confederazione gestisce l’Istituto federale di allevamento equino di Avenches.

2 L’Istituto federale di allevamento equino è al servizio di una selezione conforme agli obiettivi prefissi per le diverse razze promosse. Esso completa come segue i provvedimenti presi in favore della tenuta agricola di cavalli:

a. seleziona e acquista stalloni pregiati, segnatamente della razza delle Franches Montagnes, o tiene depositi di sperma, mettendoli a disposizione degli allevatori;

b. consegna, fornisce o vende stalloni agli allevatori e alle organizzazioni di allevamento durante il periodo di monta;