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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
Art. 21 Eccezioni
Per gli animali da allevamento femmine, per gli ovuli e gli embrioni non è necessario un certificato di ascendenza o genealogico in caso di cambiamento di proprietario in Svizzera, sempre che l’acquirente vi rinunci.
Art. 22 Sperma di toro
Per l’inseminazione artificiale dei bovini può essere commerciato e trapiantato soltanto sperma di tori iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento svizzera o estera.
Sezione 2: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali
Art. 23 Eccezioni al permesso generale d'importazione
Gli animali che fanno parte di masserizie in trasloco, di beni d’equipaggiamento o di un’eredità non necessitano di alcun permesso generale d’importazione.
Art. 24 Attribuzione di quote del contingente doganale
1 Le quote del contingente doganale di suini, ovini, caprini e di sperma di toro sono attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’Ufficio federale.
2 Il contingente doganale parziale per animali appartenenti alla specie bovina è messo all'asta.
3 Le quote del contingente doganale di sperma di toro possono essere attribuite esclusivamente a stazioni di inseminazione che producono in Svizzera se:
a. le stazioni di inseminazione esaminano regolarmente tori nati in Svizzera;
b. almeno il 50 per cento dello sperma venduto dal 30° mese (luglio) al 7° mese incluso (giugno) prima del periodo di contingentamento proviene da tori indigeni. La percentuale raggiunta va comprovata registrando separatamente, per ciascuna razza e categoria di tori, la produzione, l’acquisto e la vendita di sperma.
4 Nei primi due anni d'attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni.
5 Le quote del contingente doganale di sperma di toro attribuite a una stazione di inseminazione non possono eccedere il 50 per cento del volume di inseminazioni previsto per l’anno in questione.