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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
i. sesso;
j. nome e indirizzo dell’allevatore;
k. nome e indirizzo dell’allevatore precedente;
l. nome e indirizzo del proprietario;
m. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
n. risultati degli esami funzionali con indicazione dell’ufficio che ha effettuato la valutazione, nonché valori zootecnici dell’animale, dei genitori e dei nonni;
o. nel caso di animali gravidi, data dell’inseminazione o della monta, oltre a tutti i dati analoghi relativi al padre (compreso gruppo sanguigno o altre caratteristiche volte a accertarne l’identità);
p. data del rilascio;
q. nome, in stampatello, dell’ufficio che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.
Art. 19 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di
animali da allevamento
Un certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:
a. i dati aggiornati, elencati all’articolo 18, relativi ai donatori di sperma e di ovuli nonché al gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l’identità);
b. le informazioni necessarie per identificare lo sperma e gli ovuli, ed eventualmente la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell’acquirente.
Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali
da allevamento
1 Un certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:
a. i dati aggiornati, elencati all’articolo 18, relativi al donatore degli embrioni e al donatore di sperma, nonché al gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l’identità);
b. le informazioni necessarie per identificare i prodotti, la data dell’inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell’acquirente.
2 Nel certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore si trovano più embrioni. Inoltre tutti gli embrioni devono provenire dagli stessi genitori.