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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva

Art. 25 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente

doganale di bovini, suini, ovini e caprini ai fini dell’allevamento

1 Nei limiti delle quote del contingente doganale gli allevatori possono importare animali soltanto:

a. per migliorare il proprio allevamento (ossia animali iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta);

b. per gli incroci commerciali (maschi);

c. per la ricerca scientifica;

d. per la conservazione di razze minacciate;

e. per la creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono da madre importata.

Art. 26 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente

doganale degli animali della specie bovina

1 Il 70 per cento del contingente doganale è messo all’asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto.

2 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono da madre importata.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione

L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali3 è abrogata.

Art. 29 Vigilanza sulle organizzazioni

Le organizzazioni di allevamento sovvenzionate con i contributi di cui alla presente ordinanza presentano annualmente all'Ufficio federale un rapporto sull'attività svolta. La gestione e la contabilità delle medesime, purché inerenti all’applicazione della presente ordinanza, sono sottoposte alla vigilanza dell’Ufficio federale.

3 RS 916.310