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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
Art. 30 Disposizione transitoria per organizzazioni di allevamento ricono-
sciute
Il riconoscimento delle organizzazione di allevamento secondo il diritto previgente resta valido fino al 31 dicembre 2009.
Art. 31 Disposizione transitoria sugli aiuti all'esportazione di animali da
allevamento
Fino al 31 dicembre 2009 l'esportazione di animali da allevamento è disciplinata secondo le disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali4.
Art. 32 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L'articolo 12 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2009.
... Novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1999 95, 2000 2639; 2003 4931, 2005 5565; 2006 2535, 2006 4861