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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 13 pagine

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d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione (inclusi edifici e

attrezzatura) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un'emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;

e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un'installazione

nucleare oppure materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività, ovvero dell'ambiente a causa di un'esposizione a radiazioni o di emissione di materiali radioattivi.

4. Dopo l'articolo 1 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 1A.

Articolo 1A

Gli obiettivi della presente Convenzione consistono nell'instaurare e mantenere nel mondo intero una protezione fisica efficace delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici; nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Partecipanti per raggiungere detti obiettivi.

5. L'articolo 2 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) La presente Convenzione si applica alle materie nucleari destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto, nonché a installazioni nucleari, destinate a scopi pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale.

(2) Ogni Partecipante è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

(3) Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dai Partecipanti in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.