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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 13 pagine
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autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari.
PRINCIPIO I: Stratificazione della difesa
Le disposizioni degli Stati in materia di protezione fisica dovrebbero riflettere una struttura stratificata su più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzazione) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi.
PRINCIPIO J: Garanzia della qualità
Per garantire l'osservanza delle disposizioni sulle attività rilevanti ai fini della protezione fisica, sono definiti e attuati una politica e programmi di garanzia della qualità.
PRINCIPIO K: Piani di emergenza
I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.
PRINCIPIO L: Riservatezza
Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.
(4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato
decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.