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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 13 pagine

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conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

a) se un Partecipante è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest'ultimo e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;

b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in uno Stato Partecipante e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, lo Stato Partecipante, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;

c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Partecipante richiede assistenza, ogni Stato Partecipante a cui è rivolta tale richiesta determinerà rapidamente e comunicherà allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;

d) le attività di cooperazione di cui ai commi a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Gli Stati interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come implementare tale cooperazione.

(4) I Partecipanti si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

(5) I Partecipanti possono consultarsi e coadiuvarsi, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema di protezione fisica delle installazioni nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale.