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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 13 pagine
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interpretato come facente obbligo a detto Partecipante di fornire informazioni sulle relative procedure penali.
13. L'articolo 16 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
(1) Cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica adottata l'8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza dei Partecipanti per esaminare l'applicazione della presente Convenzione e valutare l'efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in corso.
(2) Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza dei Partecipanti potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.
14. La nota b/dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:
b/Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con
livello d’irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
La nota e/dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:
e/Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono
classificati in categoria I o II prima dell’irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d’irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.