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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 13 pagine
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c) proteggere le materie e installazioni nucleari contro sabotaggi;
d) attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.
(2) Per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Partecipante:
a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;
b) crea o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;
c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari.
(3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante applica i principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti qui di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione e nei limiti del ragionevole e del possibile.
PRINCIPIO A: Responsabilità dello Stato
Ogni Partecipante è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul suo territorio.
PRINCIPIO B: Responsabilità durante il trasporto internazionale
La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.
PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo
Ogni Stato elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includerà la definizione dei requisiti di protezione fisica e la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevedrà altre procedure per la concessione di autorizzazioni.