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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 13 pagine
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8. L'articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
(1) Ogni Partecipante prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d'ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Partecipante, oppure ottenuta durante un'operazione fatta nel quadro della presente Convenzione. Allorché i Partecipanti comunicano confidenzialmente informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza. Ogni Partecipante comunicherà a terzi informazioni riservate fornite da un altro Partecipante soltanto previo consenso di quest'ultimo.
(2) La presente Convenzione non prevede che i Partecipanti forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o installazioni nucleari.
9. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
(1) Ogni Stato Partecipante considera un reato punibile in virtù del diritto nazionale:
a) la ricettazione, la detenzione, l'utilizzo, il trasferimento, l'alterazione, la cessione, l'alienazione o dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all'ambiente;
b) il furto semplice o qualificato di materie nucleari;
c) la sottrazione, o altra indebita appropriazione, di materie nucleari;
d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria;
e) un atto diretto contro un'installazione nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesione grave di altre persone o danni sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione a radiazioni o per la