Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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9.2 Il diritto della Comunità europea
Il 3 giugno 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali61.
Questa direttiva non fa parte dell’«acquis communautaire» pertinente ai sensi degli accordi conclusi dalla Svizzera con la CE e i suoi Paesi membri e quindi non vincola la Svizzera.
La direttiva 2003/41 si applica agli istituti che offrono prestazioni pensionistiche legate ad un impiego e finanziate mediante capitalizzazione.
Per quanto riguarda il finanziamento degli istituti di previdenza, la direttiva prescrive a questi ultimi di disporre - in qualsiasi momento e per la totalità dei regimi pensionistici gestiti - di attivi sufficienti ed appropriati per coprire le riserve tecniche. Tuttavia un istituto è autorizzato a non soddisfare temporaneamente questo requisito a patto che adotti un piano di risanamento concreto e realizzabile volto a ristabilire gli attivi richiesti per coprire integralmente le riserve tecniche. Inoltre la direttiva consente ai Paesi di non applicare questa regolamentazione agli istituti per i quali l’erogazione di pensioni professionali ha carattere statutario, conformemente alla legislazione, e che dispongono di una garanzia di un'autorità pubblica.
Secondo la bozza dell’articolo 72a LPP, per essere autorizzato a conservare per al massimo 30 anni un grado di copertura inferiore al 100 per cento, un istituto di previdenza di diritto pubblico deve disporre di una garanzia dello Stato. Il presente progetto di revisione è quindi conforme al diritto comunitario.
10 Basi legali
10.1 Costituzionalità
Le presenti modifiche della LPP si fondano sull’articolo 113 della Costituzione federale, che attribuisce al legislatore federale la competenza di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale. Queste includono anche le prescrizioni relative al finanziamento di istituti di previdenza di diritto pubblico appartenenti alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni che attuano la previdenza professionale.
10.2 Delega di competenze normative
L’articolo 97 capoverso 1 LPP autorizza il Consiglio federale a prendere i provvedimenti necessari all’attuazione della previdenza professionale. L’avamprogetto prevede le seguenti deleghe di competenza al Consiglio federale:
articolo 53e capoverso 5: competenza di disciplinare il calcolo dei fondi liberi degli istituti di previdenza di diritto pubblico che applicano un sistema di finanziamento misto.
disposizioni transitorie lettera a capoverso 3: competenza di disciplinare la determinazione del grado di copertura determinante per il modello di finanziamento proposto.
61 GU dell’UE L 235 del 23.9.2003, p. 10