Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
comprensibile anche per i non specialisti interessati. La presentazione dei conti standardizzata si ripercuote inoltre sull’iscrizione a bilancio del patrimonio e degli impegni. Per quanto concerne la garanzia dello Stato, in virtù del principio dell’iscrizione al passivo, gli impegni possono essere iscritti a bilancio unicamente se sussistono effettivamente alla data di riferimento del bilancio e il relativo deflusso di capitali è quanto meno probabile (probabilità del deflusso di fondi > 50 per cento; v. messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulle finanze della Confederazione, commento all’art. 49 LFC, FF 2005 84). In caso contrario, la garanzia non va iscritta nel bilancio quale impegno, bensì nell’allegato del conto annuale quale impegno eventuale. La disposizione secondo cui il Consiglio federale si adopera affinché nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni siano applicate norme armonizzate di presentazione dei conti (art. 48 cpv. 4 LFC) ha carattere puramente programmatico. Per via della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni sancita dalla Costituzione, il legislatore federale e il Consiglio federale non dispongono di una competenza normativa effettiva in quest’ambito. Gli sforzi profusi dal Consiglio federale tramite l’Amministrazione federale delle finanze si limitano di fatto al sostegno offerto ai Cantoni nel quadro della revisione delle raccomandazioni per la presentazione dei conti dei Cantoni e dei Comuni, poste in consultazione il 23 gennaio 2007 dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (per il contenuto v. il n. 7.2.2). Per il resto, nell’autunno del 2007 è prevista l’istituzione di un collegio incaricato di promuovere l’uniformità, la comparabilità e la trasparenza dei conti degli enti pubblici svizzeri (v. il comunicato stampa della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze del 23 gennaio 2007).
7.2.2 Conti dei Cantoni
Anche la revisione delle raccomandazioni per la presentazione dei conti dei Cantoni e dei Comuni (MCA2) si rifà alle norme IPSAS e si prefigge di avvicinare la contabilità degli enti pubblici a quella delle imprese private nonché di sfruttare la possibilità di adeguare la contabilità alla revisione del modello contabile della Confederazione prevista dalla legge sulle finanze della Confederazione, elaborando un piano contabile generale identico e mettendo a disposizione di Cantoni e Comuni un modello di legge sulle finanze che ricalca la legge sulle finanze della Confederazione (v. il comunicato stampa della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze del 23 gennaio 2007). Anche il MCA2 prevede che gli impegni degli enti pubblici verso istituti di previdenza di diritto pubblico siano iscritti nell’allegato del bilancio come impegni eventuali senza interessi fino a che non diventano esigibili (p. es. in seguito a liquidazione parziale o insolvenza dell’istituto di previdenza; v. al riguardo il manuale MCA2 [Handbuch HRM2, soltanto in tedesco], tabella 11, p. 53).
7.3 Effetti sul rating dei Cantoni
È probabile che la contabilizzazione della garanzia dello Stato quale impegno eventuale nei modelli di finanziamento a capitalizzazione parziale non abbia ripercussioni negative sul rating dei Cantoni. Già oggi le agenzie di rating tengono conto non solo dei debiti che figurano nel bilancio del Cantone ma anche dell’intera somma che il Cantone dovrebbe versare in caso di realizzazione della garanzia. Il finanziamento integrale degli istituti di previdenza di diritto pubblico avrebbe invece ripercussioni positive sul rating dei Cantoni e dei Comuni, perché dovrebbe portare alla riduzione del costo del credito.
8 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto si inserisce nel quadro degli obiettivi del programma di legislatura 2003 – 2007 presentati nel rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004, che perseguono la stabilizzazione della previdenza per la vecchiaia mediante misure per la garanzia e l’ulteriore sviluppo della previdenza professionale (v. l’obiettivo 5, n. 5.1 “Garantire il buon funzionamento futuro delle assicurazioni sociali”; FF 2004 969).
9 Rapporti con il diritto europeo
9.1 Il diritto del Consiglio d’Europa
Gi strumenti del Consiglio d’Europa non prevedono norme concernenti l’oggetto della presente revisione.