Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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massima, una diminuzione delle prestazioni è possibile solo sulla parte delle prestazioni ancora assicurate (aspettative di prestazioni) e non sulla parte delle prestazioni già acquisite, in virtù del principio della garanzia dei diritti acquisiti (cfr. il n. 5.2.5).

‚ Beneficiari di rendite: il principio della garanzia dei diritti acquisiti limita fortemente le possibilità di partecipazione dei beneficiari di rendite al (ri)finanziamento. Tuttavia essi possono parteciparvi in maniera indiretta, soprattutto attraverso la sospensione dell’indicizzazione delle rendite al rincaro.

‚ Contribuenti: il rischio di parziali ripercussioni sul contribuente non può essere escluso completamente nei casi un cui è la collettività a provvedere a buona parte del rifinanziamento. Il rischio è tuttavia contenuto dai vincoli politici e dalla possibilità di arbitraggio sul bilancio.

L’allestimento di piani di finanziamento in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale contribuirà à mettere in risalto le lacune di finanziamento dei vari piani previdenziali. Quindi è prevedibile che – al di là dei correttivi sopraelencati - il processo di rifinanziamento porti ad un adeguamento dei piani mediante la riduzione o addirittura l’eliminazione delle prestazioni non finanziate o finanziate in maniera insufficiente. Potrà risultarne una diminuzione delle aspettative di prestazioni, eventualmente in combinazione con misure volte ad apportare contributi supplementari.

L’obiettivo è quello di stabilizzare e riequilibrare la situazione finanziaria degli istituti a medio termine, al fine di sventare il rischio di una sensibile diminuzioni dei redditi sia degli attivi che dei beneficiari di rendite.

7.1.2.4 Conseguenze di altre modifiche legislative

Il progetto apporta anche altre modifiche che non possono essere considerate finanziariamente neutre. Si tratta soprattutto di quelle relative all’entità della garanzia dello Stato e delle disposizioni sulla liquidazione parziale.

‚ Per quel che riguarda la garanzia dello Stato, il progetto conferma che essa si estende all’insieme delle prestazioni dovute, comprese quelle del regime sovraobbligatorio. Ne consegue che le collettività in questione non potranno più contabilizzare quale impegno eventuale soltanto una parte limitata delle prestazioni dovute. In compenso la garanzia dello Stato può essere limitata nel senso che la differenza tra il grado di copertura effettivo e l’obiettivo di copertura legale non è più coperta dalla garanzia dello ‚ Stato;Le disposizioni relative alla liquidazione parziale confermano la possibilità per gli istituti di previdenza di diritto pubblico integralmente capitalizzati di dedurre proporzionalmente il disavanzo tecnico. Gli istituti di previdenza di diritto pubblico a capitalizzazione parziale hanno invece l’obbligo di finanziare le prestazioni di uscita degli assicurati uscenti qualora non siano coperte a causa del finanziamento misto. Per quanto riguarda gli assicurati rimanenti, essi beneficiano della parità di trattamento in quanto gli istituti di previdenza di diritto pubblico a capitalizzazione parziale hanno l’obbligo di finanziare il disavanzo (grado di copertura inferiore al grado di copertura alla data di riferimento) risultante dall’uscita di un collettivo di assicurati.

Queste disposizioni possono generare oneri supplementari per gli istituti di previdenza di diritto pubblico coinvolti e per le collettività pubbliche. Questi oneri dovrebbero tuttavia essere limitati, nella misura in cui dipenderanno dalla frequenza e dall’entità dei casi nei quali verranno applicate tale disposizioni.

7.1.3 Conseguenze finanziarie per la Confederazione e per i Cantoni

Il progetto avrà conseguenze molto limitate per la Confederazione e per i Cantoni. A livello finanziario, occorre sottolineare che il termine previsto dall’avamprogetto per il rifinanziamento integrale non coincide necessariamente con il periodo di cui necessita l’ente pubblico responsabile per ammortizzare i costi di rifinanziamento. Se per esempio l’ente pubblico prende in prestito capitali sui mercati finanziari allo scopo di effettuare un versamento unico per coprire il disavanzo dell’istituto di previdenza, le modalità del rimborso non dipendono dalla scadenza stabilita dall’avamprogetto per il rifinanziamento integrale, ma dalle condizioni concordate per il prestito in questione. L’ammontare degli interessi non può essere stimato, poiché dipende dalla forma di rifinanziamento scelta dall’ente pubblico, dalla sua solvibilità e dall’orizzonte temporale.

Sul piano organizzativo, il progetto avrà ripercussioni solo a livello degli istituti di previdenza di diritto pubblico medesimi. Tali ripercussioni dipenderanno da vari fattori, in particolare: