Allegato al rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 7 pagine

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del 4 luglio 2003 (2P.329/2001) concernente l’ordinamento degli assegni familiari del Cantone di Ginevra: la legge deve stabilire l’aliquota di contribuzione massima applicabile dalle casse di compensazione per assegni familiari.

- DTF del 4 luglio 2003 (2P.329.2001) concernente l’ordinamento degli assegni

familiari del Cantone di Ginevra e DTF del 4 aprile 2006 (2P.286/2005; DTF 132 I 153) concernente l’ordinamento degli assegni familiari del Cantone del Giura: non è ammesso finanziare gli assegni familiari delle persone prive di attività lucrativa mediante contributi dei datori di lavoro.

Articolo 17 LAFam

Come finora, i Cantoni emanano le disposizioni sulle casse di compensazione per assegni familiari ed esercitano la vigilanza su di esse. I Cantoni hanno il compito di designare l’autorità di vigilanza. Tuttavia, l’ordinanza del Consiglio federale prevede alcune disposizioni al riguardo (v. art. 12-15 d-OAFAmi).

Articolo 18 LAFam

Anche nel settore dell’agricoltura saranno versati assegni per i figli di 200 franchi e assegni di formazione di 250 franchi mensili per figlio. Nelle regioni di montagna gli importi saranno del 20 per cento superiori.

A questo proposito va ricordato che attualmente, nel quadro della Politica agricola 2011, le Camere federali stanno trattando una revisione della LAF. Nel suo messaggio del 17 maggio 2006, il Consiglio federale ha proposto di innalzare il limite di reddito per i contadini indipendenti e di aumentare gli assegni per i figli a 190 franchi mensili nelle regioni di pianura e a 210 franchi nelle regioni di montagna. La commissione del Consiglio degli Stati (Camera prioritaria) ha approvato queste modifiche nella seduta dell’11 gennaio 2007. Non è da escludere che la revisione della LAF entri in vigore prima della LAFam.

Comunque vadano le cose, i Cantoni continueranno ad avere la possibilità di versare prestazioni integrative. Agli attuali ordinamenti cantonali concernenti il settore dell’agricoltura andrebbero apportate le modifiche del caso.

Articolo 19 LAFam

La Confederazione prescrive un livello minimo di prestazioni ai Cantoni che intendono limitarsi a concedere le prestazioni minime legali. Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa devono essere concessi dai Cantoni fino ad un determinato limite di reddito (una volta e mezzo l’importo massimo della rendita di vecchiaia AVS completa, ossia 3 315 franchi al mese). L’OAFami definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce il reddito determinante.

Questo disciplinamento presenta tuttavia una lacuna: i salariati hanno diritto agli assegni familiari solo se percepiscono un salario di almeno 6 630 franchi all’anno, ma nell’AVS sono considerate persone esercitanti un’attività lucrativa anche le persone che conseguono un salario inferiore. Conformemente alla LAFam queste persone non hanno dunque diritto agli assegni familiari né in quanto salariati né in quanto persone prive di attività lucrativa. Il Cantone non ha però la possibilità di concedere a questi lavoratori, in quanto salariati, il diritto a prestazioni da parte della cassa di compensazione per assegni familiari del loro datore di lavoro. I Cantoni che desiderassero colmare questa lacuna, che nella prassi interesserà solo pochi casi (p. es. giovani lavoratori con un salario d’apprendista modesto), potranno adeguare