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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine
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Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)
Disegno per la procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari1 del 24 marzo 2006 (LAFam),
ordina:
1. Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)
1 Danno diritto ad un assegno di formazione i figli che svolgono una formazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2 Il diritto all’assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera la rendita di vecchiaia massima completa dell’AVS.
Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
1 Il diritto ad un assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.
2 L’assegno di nascita è versato se:
a. sussiste un diritto ad assegni familiari secondo la LAFam e
b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, il periodo richiesto è ridotto conformemente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 20043 sulle indennità di perdita di guadagno.
3 Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per lo stesso figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in
SR ..........
1 RS …
2 RS 830.1
3 RS 834.11
2003–......