Progetto

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Disegno per la procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari1 del 24 marzo 2006 (LAFam),

ordina:

1. Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

1 Danno diritto ad un assegno di formazione i figli che svolgono una formazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2 Il diritto all’assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera la rendita di vecchiaia massima completa dell’AVS.

Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

1 Il diritto ad un assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

2 L’assegno di nascita è versato se:

a. sussiste un diritto ad assegni familiari secondo la LAFam e

b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, il periodo richiesto è ridotto conformemente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 20043 sulle indennità di perdita di guadagno.

3 Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per lo stesso figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in

SR ..........

1 RS …

2 RS 830.1

3 RS 834.11

2003–......