Allegato al rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 7 pagine
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3. Allegato alla LAFam
Nell’Allegato sono modificate la LAF, la LPers e una disposizione della LADI.
Questo non rende necessaria alcuna modifica legislativa da parte dei Cantoni, tranne che per le disposizioni concernenti le prestazioni integrative per il settore dell’agricoltura, che alcuni Cantoni prevedono e che andranno eventualmente adeguate. Va inoltre segnalato che nel quadro della Politica agricola 2011 è attualmente in corso la revisione della LAF (v. più sopra il commento all’articolo 18 LAFam).
4. Disposizioni concernenti i lavoratori indipendenti al di fuori dell’agricoltura
La LAFam non contiene disposizioni concernenti i lavoratori indipendenti. Questi non hanno diritto agli assegni familiari in virtù del diritto federale e i Cantoni non sono obbligati ad emanare disposizioni per questa categoria di lavoratori.
Ovviamente i Cantoni possono mantenere le proprie disposizioni in materia di assegni familiari per i lavoratori indipendenti oppure, se non ne avevano, crearne di nuove. I Cantoni godono di piena libertà anche per quanto riguarda l’impostazione delle prestazioni, la definizione delle condizioni di diritto, l’organizzazione e il finanziamento. Le disposizioni della LAFam, tranne quelle relative al concorso di diritti (v. più sotto), non sono applicabili a questi ordinamenti. Naturalmente, i Cantoni possono anche riprendere dalla LAFam disposizioni valide per gli assegni familiari per i salariati o per le persone prive di attività lucrativa oppure dichiarare applicabile per analogia la LAFam e le relative disposizioni esecutive (importo delle prestazioni, limiti di età dei figli, concetto di formazione ecc.).
Per quanto concerne il concorso di diritti agli assegni familiari per il medesimo figlio derivanti da un’attività indipendente e da un’attività salariata si può dire quanto segue:
1. Concorso di diritti della medesima persona:
ad una persona che ha diritto ad assegni familiari sia in qualità di salariato che in qualità di lavoratore indipendente vanno in ogni caso concessi gli assegni familiari in qualità di salariato, anche se in qualità di lavoratore indipendente consegue un reddito più elevato o se l’attività indipendente è quella principale. Conformemente a questo principio, i Cantoni possono impostare il diritto agli assegni familiari degli indipendenti come diritto sussidiario.
2. Concorso di diritti di più persone:
I Cantoni possono stabilire che un lavoratore indipendente ha diritto ad assegni familiari soltanto se non c’è un altra persona che, grazie ad un’attività salariata, ha diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Anche in questo caso, dunque, possono prevedere che per gli indipendenti il diritto agli assegni familiari sussiste solo in via sussidiaria. Se non lo fanno o se entrambe le persone hanno diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratori indipendenti, sono applicabili le regole dell’articolo 7 LAFam. Anche in questi casi entrambi i diritti devono sussistere in virtù di una legislazione svizzera (federale o cantonale) e i Cantoni non hanno la possibilità di disporre diversamente.