Allegato al rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
nei rapporti con l’UE/AELS non sono considerate prestazioni familiari e non c’è dunque l’obbligo di versarle per i figli residenti all’estero. Se invece sono disciplinate da una legge (p. es. nel settore pubblico), devono essere esportate.
Altri tipi di prestazioni vanno disciplinati e finanziati al di fuori dell’ambito degli assegni familiari. Non è per forza necessaria una legge separata, ma perlomeno disposizioni o sezioni chiaramente distinte. Per il finanziamento non è ammesso il ricorso ai contributi versati alle casse di compensazione familiare, che sono destinati al finanziamento degli assegni familiari. È necessario trovare una fonte di finanziamento diversa per cui va allestita una contabilità specifica. Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 lettera l, i Cantoni hanno però la possibilità di attribuire alle casse di compensazione per assegni familiari, quale ulteriore compito, l’amministrazione di questo tipo di prestazioni.
Capoverso 3
I Cantoni possono prevedere assegni di nascita e di adozione. Decidono liberamente l’importo degli assegni e stabiliscono se vengano versati soltanto in caso di nascita oppure anche in caso di adozione. Decidono anche se concedere un importo più elevato per le nascite (o adozioni) multiple. Le altre condizioni di diritto sono disciplinate negli articoli 2 e 3 d-OAFami e sono dunque identiche per tutti i Cantoni, che non hanno la possibilità di aggiungerne altre.
Articolo 4 LAFam
Capoversi 1 e 2
Le condizioni di diritto per le varie categorie di figli sono definite negli articoli 4 – 6 d-OAFami.
Capoverso 3
L’articolo 7 d-OAFami definisce le condizioni per il versamento di assegni all’estero. La disposizione sull’adeguamento al potere d’acquisto (art. 8 d-OAFami) si applica all’intero importo dell’assegno e quindi anche ad assegni più elevati concessi in virtù di legislazioni cantonali o di regolamenti di casse di compensazione per assegni familiari.
Articolo 5 LAFam
Gli importi minimi stabiliti nella LAFam sono adeguati dal Consiglio federale. Ovviamente, anche i Cantoni hanno la possibilità di stabilire propri meccanismi di adeguamento o di attribuire ai propri Governi la competenza di adeguare gli importi.
Articolo 6 – 11 LAFam
Non sono necessarie ulteriori disposizioni
Articolo 12 LAFam
Il concetto di succursale è definito nell’articolo 9 d-OAFami.
I Cantoni possono tuttavia concludere tra loro accordi differenti, stabilendo che le succursali devono affiliarsi ad una cassa del Cantone in cui si trova la sede principale dell'impresa.
Articolo 13 LAFam
Gli articoli 10 e 11 d-OAFami definiscono i dettagli in relazione all’articolo 13 capoverso 4 LAFam.