Allegato al rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 7 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Procedura di consultazione di fine marzo – fine giugno 2007 sul disegno dell’ordinanza sugli assegni familiari (d-OAFami)
Allegato al rapporto esplicativo
Osservazioni per l’adeguamento delle legislazioni cantonali alla LAFam
1. Nota introduttiva
Il presente documento contiene informazioni sulle modifiche che i Cantoni dovranno apportare alle proprie legislazioni in vista dell’entrata in vigore della LAFam e fornisce indicazioni e spunti al riguardo. Non si tratta di una direttiva, ma di uno strumento di lavoro messo a disposizione dei Cantoni. Le disposizioni esecutive cantonali non sottostanno infatti dell’approvazione del Consiglio federale, ma vanno semplicemente inoltrate a quest’ultimo per conoscenza.
La legge federale necessita non solo delle disposizioni esecutive del Consiglio federale, ma anche delle normative dei Cantoni, ai quali lascia un considerevole spazio di manovra.
- Le condizioni di diritto materiali sono definite nella LAFam. Laddove necessario, i
dettagli sono disciplinati nell’ordinanza esecutiva del Consiglio federale e non nelle legislazioni cantonali.
- I Cantoni possono stabilire importi più elevati per gli assegni per i figli e di
formazione nonché prevedere assegni di nascita e di adozione.
- L’organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari sono disciplinati dai
Cantoni.
- La LAFam stabilisce un quadro minimo per gli assegni familiari per le persone
prive di attività lucrativa. I Cantoni possono però anche andare al di là di quanto prescritto dalla LAFam, estendendo la cerchia degli aventi diritto. L’organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono oggetto delle legislazioni cantonali.
- La LAFam non prevede disposizioni sugli assegni familiari per i lavoratori
indipendenti. Per maggiori spiegazioni si rimanda al n. 4.
I Cantoni devono adeguare le loro legislazioni alla LAFam. A tal fine possono o rivedere parzialmente le loro leggi sugli assegni familiari oppure emanare nuove leggi.