Allegato al rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 7 pagine
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L’UFAS è sempre a disposizione dei Cantoni per ulteriori domande concernenti l’adeguamento delle legislazioni cantonali e la preparazione dell’attuazione della LAFam.
2. Commento alle singole disposizioni della LAFam
Premessa: l’indicazione “non sono necessarie ulteriori disposizioni” significa che allo stato attuale non vi è l’assoluta necessità di introdurre ulteriori disposizioni nelle legislazioni cantonali o nell’ordinanza del Consiglio federale sugli assegni familiari (OAFami). Eventualmente può tuttavia essere necessaria l’emanazione di direttive da parte della Confederazione o dei Cantoni.
Articoli 1 e 2 LAFam
Non sono necessarie ulteriori disposizioni.
Articolo 3 LAFam
Capoverso 1
I limiti d’età sono stabiliti uniformemente dalla LAFam e i Cantoni non sono autorizzati a modificarli.
Il concetto di formazione è definito nell’articolo 1 d-OAFami.
Capoverso 2
Il Cantone può decidere di concedere assegni per i figli e di formazione più elevati del minimo legale nonché di introdurre assegni di nascita e di adozione. Gli importi possono essere differenziati in funzione dell’età e del numero dei figli. L’assegno di formazione non deve essere necessariamente più elevato dell’assegno per i figli, ma deve in ogni caso ammontare ad almeno 250 franchi. Gli assegni per l’economia domestica e per le famiglie numerose non sono considerati assegni familiari ai sensi della legge. Invece di concedere un assegno per l’economia domestica alle famiglie con figli è però ad esempio possibile aumentare l’importo per il primo figlio. Può inoltre essere aumentato l’importo per il terzo figlio e quelli successivi al fine di sostenere in modo particolare le famiglie numerose. A questi assegni per i figli e di formazione maggiorati sono applicabili le disposizioni della LAFam. Questo significa, per esempio, che in caso di concorso di diritti in più Cantoni vi è il diritto al versamento dell’importo differenziale e che i relativi dati confluiscono nella statistica nazionale sugli assegni familiari.
I Cantoni che prevedono importi più elevati possono anche stabilire che si tratta di prestazioni minime. In questo caso le casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere nei loro regolamenti assegni più elevati, che per essere finanziati richiedono un’aliquota di contribuzione più elevata di quella che sarebbe necessaria se le casse di compensazione per assegni familiari versassero soltanto l'importo minimo cantonale. Tutte le disposizioni della LAFam (condizioni di diritto, esportazione, adeguamento al potere d’acquisto, concorso di diritti, versamento dell’importo differenziale) sono applicabili anche a questi assegni più elevati.
Ovviamente i datori di lavoro possono sempre versare prestazioni supplementari finanziate con fondi propri (che non sono considerate nel conteggio effettuato con le casse di compensazione per assegni familiari). Allo scopo non è necessario che i Cantoni stabiliscano gli importi degli assegni quali importi minimi. Per queste prestazioni i datori di lavoro possono definire condizioni di diritto particolari, p. es. limiti di reddito. Se queste prestazioni supplementari sono stabilite contrattualmente,