Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Procedura di consultazione sul disegno dell'ordinanza sugli assegni familiari (d-OAFami), fine marzo – fine giugno 2007

Rapporto esplicativo

A Contesto e osservazioni generali

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno approvato la legge federale sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari; LAFam). La legge è stata accolta dal popolo nella votazione referendaria del 26 novembre 2006. All'elaborazione del presente disegno di ordinanza hanno partecipato rappresentanti delle associazioni delle casse di compensazione AVS, che, in quanto responsabili della gestione delle casse di compensazione per assegni familiari, sono impegnate nell'attuazione della pertinente legislazione e hanno arricchito la discussione illustrando la prassi attuale a livello cantonale.

La legge federale non disciplina in modo completo e uniforme tutti gli aspetti degli assegni familiari, ma lascia ai Cantoni una notevole libertà di manovra:

- Il presente disegno ha per oggetto le condizioni di diritto materiali, disciplinate

dalla Confederazione.

- L'organizzazione e il finanziamento sono invece essenzialmente di competenza

dei Cantoni.

- Conformemente alla LAFam vanno concessi assegni familiari alle persone prive

di attività lucrativa il cui reddito imponibile non supera un determinato limite (una volta e mezzo l'importo massimo della rendita completa di vecchiaia AVS, ossia 3'315 franchi al mese). I Cantoni hanno però anche la possibilità di andare al di là di quanto prescritto dalla LAFam, estendendo la cerchia degli aventi diritto. In caso contrario, valgono le condizioni stabilite dalla LAFam e dall'OAFami. Quest'ultima prescrive dunque in che modo stabilire il reddito determinante, qualora il Cantone non emani disposizioni più favorevoli. Non contiene invece disposizioni sull'organizzazione e sul finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, poiché questi due aspetti sono disciplinati dai Cantoni.

In diversi punti, la LAFam ha sostanzialmente ripreso le attuali disposizioni cantonali e si è inoltre abbondantemente ispirata all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Anche il disegno di ordinanza si orienta sulle disposizioni