Allegato al rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
la definizione di “persona priva di attività lucrativa”, concedendo anche a questi salariati, a determinate condizioni, il diritto agli assegni familiari quali persone prive di attività lucrativa. Come sottolineato durante i dibattiti parlamentari, per le persone prive di attività lucrativa i Cantoni potranno prevedere disposizioni che vanno al di là di quanto previsto dalla LAFam e dall’OAFami, estendendo la cerchia degli aventi diritto soprattutto mediante l’innalzamento o la soppressione del limite di reddito. L’articolo 18 d-OAFami prevede esplicitamente la possibilità per i Cantoni di stabilire disposizioni più favorevoli.
I Cantoni sono liberi di designare l’autorità competente. Per le prestazioni familiari va tuttavia allestita una contabilità separata da quella di altre prestazioni, per esempio l’aiuto sociale.
Articoli 20 e 21 LAFam
I Cantoni finanziano gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, ma possono anche chiedere un contributo ai Comuni. Per la riscossione di contributi delle persone prive di attività lucrativa vale la limitazione di cui all’articolo 20 capoverso 2 LAFam. Per il resto, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’organizzazione e al finanziamento degli assegni familiari per questa categoria di persone.
Articolo 22 LAFam
Il diritto di ricorso dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e delle casse di compensazione per assegni familiari è disciplinato dall’OAFami (art. 19 d-OAFami).
Articolo 23-25 LAFam
Non sono necessarie ulteriori disposizioni
Articolo 26 LAFam
Le disposizioni cantonali non necessitano dell’approvazione della Confederazione.
Articolo 27 LAFam
Conformemente all’articolo 27 capoverso 2, l’articolo 20 d-OAFami prevede una disposizione concernente l’allestimento di statistiche.
Articolo 28 LAFam
V. più sotto il commento all’allegato della LAFam.
Articolo 29 LAFam
I Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni entro l’entrata in vigore della LAFam. L’articolo 29 capoverso 3 LAFam significa semplicemente che i Cantoni sono tenuti ad avviare i lavori di adeguamento già prima dell’entrata in vigore della LAFam e non che alle scadenze indicate devono già essere state emanate o messe in vigore disposizioni. I Cantoni devono anche provvedere a che tutti i datori di lavoro siano affiliati ad una cassa di compensazione per assegni familiari.
L’entrata in vigore della LAFam è prevista per il 1° gennaio 2009. Fino ad allora dovrebbe dunque restare abbastanza tempo per prepararne l'attuazione a tutti i livelli. Nel quadro della consultazione sul disegno dell’OAFami, i Cantoni hanno la possibilità di esprimersi anche in merito alla data di entrata in vigore della legge.