Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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della professione), nei confronti della popolazione e nell’ambito del traffico internazionale di viaggiatori e merci;

– è creata una base giuridica che consente alla Confederazione e ai Cantoni

di obbligare aziende, istituzioni e organizzatori a ridurre i rischi di trasmissione di malattie;

– sono migliorati e completati i sistemi di dichiarazione esistenti per

l’individuazione precoce e la sorveglianza delle malattie trasmissibili;

– sono promosse le vaccinazioni e la disponibilità a farsi vaccinare per via

della loro efficacia nel prevenire le malattie infettive;

– sono rafforzate l’autodeterminazione e la responsabilità individuale del sin-

golo quali importanti pilastri della prevenzione e della lotta contro le malattie ed è ancorato il principio di precauzione;

– sono descritti l’attività d’informazione e l’obbligo di informare delle autori-

tà, in modo da promuovere le spiegazioni e la consapevolezza del pubblico;

– sono rafforzati i contatti internazionali ed è disciplinato lo scambio di dati

con autorità e organizzazioni straniere;

– sono attuati i requisiti del Regolamento sanitario internazionale (2005);

– tutti i laboratori che svolgono analisi microbiologiche o sierologiche per

l’individuazione delle malattie trasmissibili sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione;

– la Confederazione è autorizzata a sostenere progetti di ricerca e organizza-

zioni, a promuovere la formazione e il perfezionamento professionale, a indennizzare i centri di riferimento nazionali o a promuovere la fabbricazione di agenti terapeutici e a mettere a disposizione i corrispondenti mezzi finanziari;

– sono disciplinate la competenza nell’ambito del finanziamento dei provve-

dimenti della legge ed eventuali indennità alle persone colpite.

Nel complesso, secondo un’analisi d’impatto della regolamentazione nell’ottica dell’intera economia, i provvedimenti della legge sulle epidemie riveduta sono opportuni ed efficienti dal punto di vista dei costi. Per singoli attori sono generati costi sia in periodi normali che in periodi di crisi. La limitazione delle epidemie e delle loro conseguenze determina un rapporto da buono e molto buono tra questi costi e i potenziali benefici per l’intera economia e la popolazione.

Di conseguenza, l’azione dello Stato risulta più calcolabile e affidabile anche per gli attori economici e permette loro di reagire adeguatamente e con una spesa contenuta.