Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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mento soggettivo, bensì a quello oggettivo, occorre rivedere quest’ultimo. FBeg propone quindi di introdurre il requisito di un pericolo pubblico concreto. L’obiettivo perseguito sarebbe così raggiunto altrettanto bene, se non meglio, ma la fattispecie penale in sostanza sarebbe correttamente definita. In particolare reggerebbe nel confronto internazionale. Questa controproposta si basa in fondo su un’interpretazione più recente della fattispecie vigente, che dovrebbe corrispondere meglio alla volontà del legislatore storico.

VD e KAV propongono di cogliere l’occasione della revisione per inserire all’articolo 80 una disposizione di modifica, che introduca un nuovo articolo 16a nella legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21): “Se il titolare di una decisione d’omologazione decide di togliere dal mercato un farmaco importante, deve informare l’istituto (Swissmedic) almeno quattro mesi prima” (vedi anche parere sull’art. 44).

Articolo 81 Disposizione transitoria

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Articolo 82 Referendum ed entrata in vigore

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