Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 56Fedlex · Rapporto sui risultati
Articolo 72 Disposizioni d’esecuzione
Nessun parere
Articolo 73 Delega di compiti esecutivi
Per Unique l’articolo 73 contraddice l’articolo 68 (diritto dei privati a indennità). Vedi parere sull’articolo 68.
LU, SH, TG, ZH e AMCS si aspettano che le condizioni per la delega di compiti a privati siano stabilite in modo più preciso. Bisogna chiedersi se sia opportuno delegare provvedimenti esecutivi a organizzazioni di diritto privato. I compiti esecutivi che scaturiscono dalla LEp possono benissimo intervenire in diritti fondamentali; in particolare, i provvedimenti di polizia sanitaria colpiscono regolarmente la libertà personale. Sarebbe quindi utile definire in modo più preciso nella legge le condizioni per la delega di compiti a privati o rinunciare a questo progetto.
Capoverso 1
ZG chiede un adeguamento dell’articolo 73 capoverso 1: “In casi eccezionali giustificati e dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a persone e a organizzazioni di diritto pubblico o privato”. È necessario il massimo riserbo con la delega di compiti esecutivi derivanti dalla LEp a privati. Le malattie trasmissibili, in particolare se si manifestano in modo epidemico, hanno un potenziale molto elevato di danneggiare l’economia nazionale e un enorme impatto psicologico. La protezione da questa minaccia rappresenta un importante compito collettivo, che determina non da ultimo anche l’immagine dello Stato agli occhi della popolazione.
Per l’UDC possono essere delegati solo compiti riguardanti malattie non trasmissibili.
La SSF accoglie favorevolmente l’articolo, dato che permette al Consiglio federale di delegare compiti esecutivi ad esempio alle farmacie.
Articolo 74 Collaborazione internazionale
UDC chiede la soppressione dell’articolo senza sostituzione.
Articolo 75 Valutazione
Nessun parere
3.10 Capitolo 10: Disposizioni penali Articolo 76 Delitti
Capoverso 2
ZG chiede il seguente adeguamento: “Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria fino a 50 000 franchi per i delitti di cui al capoverso 1”.