Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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AG considera sostanzialmente corretta la regolamentazione, ma propone che i Cantoni si assumano i costi solo fino all’importo massimo della franchigia minima.

ZG propone di inserire un nuovo capoverso 2: “La Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b in ragione della metà”. Anche UR è favorevole a una partecipazione finanziaria della Confederazione alle indagini di cui alla lettera b.

Per GE sarebbe utile precisare che i provvedimenti nei confronti di singole persone si riferiscono a quelli menzionati agli articoli 29-36. Nell’ambito delle indagini epidemiologiche deve inoltre essere prevista una partecipazione finanziaria dell’UFSP se sono coinvolti più Cantoni.

Articolo 67 Spese per l’approvvigionamento con agenti terapeutici

LUNG è favorevole anche all'inclusione dei farmaci che non figurano nell’elenco delle specialità (ad esempio farmaci di seconda linea contro la tubercolosi).

L‘USML auspica un rimando all’ordinanza sull’impiego confinato.

Articolo 68 Spese di provvedimenti applicati al trasporto internazionale di persone

Capoverso 2

Per ECON, GVA, SIAA e Unique, il capoverso 2 va soppresso senza sostituzione. A differenza del diritto in vigore, ora le imprese, tra cui i gestori di aerodromi, devono farsi carico dei costi derivanti dall’obbligo di collaborare. La partecipazione della Confederazione è disciplinata nel senso di una disposizione facoltativa. La SIAA non può accettare che i provvedimenti debbano garantire l'efficenza dei costi. Non possono esserlo soprattutto fintanto che gli obblighi imposti ai gestori di aeroporti non saranno disciplinati e concretizzati in modo esaustivo. Senza una regolamentazione esaustiva e una concretizzazione, il gestore dell’aeroporto non può stimare i costi e quindi non si può neanche presupporre un’efficienza dei costi. In merito al Regolamento sanitario internazionale (RSI) dell’OMS, il rapporto esplicativo dell’UFSP annota anche che i costi per l’attuazione del RSI sono sostenuti principalmente dalla Confederazione. Le linee guida menzionate all’inizio sono state elaborate tenendo conto del RSI. Di conseguenza, le spese risultanti dai piani d’emergenza dovrebbero essere sostenute dalla Confederazione. L’articolo 68 capoverso 2 è anche in contraddizione con l’articolo 73, ai sensi del quale persone private hanno diritto a un’indennità. I gestori di aeroporti eseguono dei compiti ai sensi della presente legge e inoltre dispongono di un’organizzazione nonché di personale per svolgere questi compiti e collaborano strettamente con la Confederazione e il Cantone. Una partecipazione ai costi da parte del gestore dell’aeroporto è insostenibile e l’articolo 68 capoverso 2 va soppresso senza sostituzione. La Confederazione deve assumersi in ogni caso almeno i costi e le spese risultanti dagli obblighi di collaborare e dai provvedimenti ordinati. Se ciononostante fosse mantenuta una partecipazione ai costi da parte dei gestori di aeroporti, bisognerebbe inserire urgentemente nella legge una disposizione secondo cui il gestore dell’aeroporto è autorizzato a rifinanziare i costi supplementari derivanti dagli obblighi di collaborare. Senza una base giuridica, a differenza di altri offerenti privati nel settore dei trasporti, il gestore dell’aeroporto non può rifinanziare i costi.

Anche per l’UDC il capoverso 2 va soppresso senza sostituzione.